Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente Ferrovie dello Stato e infine dalla società Ferrovie dello Stato Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni, tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se comprensivo di tutti gli aumenti stipendiali previsti nel triennio.